Atti con cittadini stranieri

Nel caso in cui siano parti dell’atto cittadini stranieri, lo studio provvederà alla verifica delle condizioni richieste dalla legge per la stipula e cioè: condizione di reciprocità, vigenza ed applicazione del diritto straniero, traduzioni, legalizzazioni ed apostille.

I cittadini non appartenenti all’Unione europea dovranno produrre allo studio regolare permesso o carta di soggiorno.

Per i documenti destinati a circolare fuori dal territorio italiano: è necessario in anticipo conoscere lo Stato in cui sono diretti e l’Autorità alla quale dovranno essere prodotti; predisporre, anche con l’ausilio dello studio, una traduzione del testo italiano.

Il Notaio potrà agevolare in ogni caso la stipula in quanto in possesso della conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo ed è in rapporto con vari studi di traduzione.

Anche la circolazione del documento all’estero potrà essere favorita dai contatti dello studio con altri studi notarili e legali posti nell’Unione europea.

INFORMAZIONI UTILI

L’art. 17 del Trattato CE istituisce una cittadinanza dell’Unione Europea, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Da diversi anni, col decreto legislativo  25 luglio 1998 n. 286 e della sua norma d’attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), anche la condizione dei cittadini stranieri extracomunitari è radicalmente mutata.
La norma-base continua ad essere l’art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile, che pone la condizione di reciprocità, in forza della quale lo straniero è ammesso a godere dei  diritti civili attribuiti al cittadino nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti.

La condizione di reciprocità, tuttavia, non riguarda i diritti fondamentali, ma soltanto il versante patrimoniale (acquisti immobiliari, costituzione di società, ecc.).

L’art. 1 del citato d.p.r. 394/1999, dopo le modifiche introdotte dal d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334, così dispone:

  1. Accertamento della condizione di reciprocità.
    Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
  2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

Ne consegue che lo straniero radicato in Italia, se la sua condizione corrisponde alle tipologie sopra descritte, è esentato dalla condizione di reciprocità ed i suoi diritti non sono, quindi, condizionati all’accertamento circa la sussistenza della reciprocità.

La condizione dello straniero può anche dipendere, inoltre, dalle previsioni di trattati multilaterali (ad esempio, lo Spazio Economico Europeo) o bilaterali. Al riguardo, il sito internet del ministero degli Affari Esteri contiene pagine appositamente dedicate a questa rilevante tematica.

Nella giurisdizione italiana non si applica poi soltanto la nostra legge. Come i giuristi sanno, da noi possono trovare applicazione leggi straniere, laddove la legge italiana lo preveda. Al riguardo, la legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato italiano) consente, se ne ricorrono i presupposti, che in determinate materie possano trovare applicazione leggi di qualsiasi Stato del mondo,  con la sola condizione che non ledano le basi della nostra civile convivenza.

Black Studio & SCC
SNA