La srl semplificata
– può nascere solo tra giovani under 35;
– l’atto dovrà essere stipulato in forma pubblica davanti ad un Notaio (il quale, per legge, è tenuto a non percepire alcun onorario per questa prestazione);
– l’atto e il regolamento della società dovranno essere conformi al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non potranno subire modifiche
– il capitale potrà essere compreso tra un minimo di 1 euro ed un massimo di 9.999 euro, ma dovrà essere versato, esclusivamente in danaro
– l’atto costitutivo è esente dalla imposta di bollo e dai diritti di segreteria, nonché dagli onorari notarili, ma: esso paga l’imposta fissa di registro (di € 168,00), e i diritti camerali annuali (pari ad € 200,00), i tributi per l’apertura della partita IVA, le tasse di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali obbligatori (pari a circa € 309,87)).
– gli amministratori non potranno essere scelti tra estranei, ma tra le stesse persone dei soci;
– è vietata la cessione delle quote sociali a terzi che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni; l’atto stipulato in violazione del divieto è nullo.
La srl a capitale ridotto
– può nascere con un capitale inferiore ai 10.000,00 euro, cioè compreso tra 1 e 9.999 euro da liberarsi esclusivamente in danaro ed integralmente all’atto della costituzione della società, mediante versamento nelle mani dell’organo amministrativo; a differenza della Srls potrà nascere tra soci che abbiano anche superato i 35 anni di età
– lo statuto non è standard
– si può prevedere che l’amministrazione spetti a terzi non soci, e non ha diritto ad alcun tipo di agevolazione fiscale né di esonero dagli onorari notarili.
Per informarsi sui vantaggi e sulle differenze tra i tipi di srl contattare lo studio al tel 0522 541514