Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento l’imposta di registro, catastale e ipotecaria, non sono dovute se espropriante o acquirente è lo Stato.
Notaio Aricò > E-glossa > News: Espropriazione per pubblica utilità, cessione volontaria ed imposta di registro: Se lo Stato è il soggetto espropriante l’imposta scattano le esenzioni di legge. (CTR Perugia, Sez. IV, sent. n. 211 del 24 marzo 2015)