Il tenore letterale dell’art. 3, comma I, della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto c…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Legge Balduzzi: responsabilità del medico e della struttura ospedaliera. (Tribunale di Milano, 17 luglio 2014)