L’art. 754 c.c., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la sua condizione d…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Il coerede convenuto per il pagamento del debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la propria condizione di coobbligato passivo entro i limiti della quota spettantegli, altrimenti soggiacendo alla regola generale della solidarietà passiva. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6431 del 31 marzo 2015)