Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell’art. 8, l. n. 590/1965, nonché dell’art. 7, l. n. 817/1971, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell’impresa agraria…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Ai fini del mantenimento della prelazione agraria il fabbricato rurale posto in vendita deve essere rimasto di pertinenza del fondo coltivato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7183 del 10 aprile 2015)