Nell’ipotesi di cui al comma II dell’art. 67 della legge fallimentare l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e non sussiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono s…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Revocatoria fallimentare. L’onere di provare la scientia decotionis del contraente in bonis è a carico del curatore. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14584 del 13 luglio 2015)