L’art. 2506 quater, comma III, c.c., prevede solo un beneficium ordinis che presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore. Altresì, ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debi…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Società scaturenti dalla scissione: la solidarietà tra tutti i soggetti debitori non viene meno per la limitazione del beneficium ordinis e del limite di responsabilità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4455 del 7 marzo 2016)