Il profitto del reato va individuato non nell’ammontare dell’imposta evasa quanto invece nel valore dei beni sottratti all’esecuzione fiscale, essendo questo più propriamente l’oggetto della condotta incriminata, la cui ratio è pacificamente la tutela della garanzia generica del credito tributario.
Notaio Aricò > E-glossa > News: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: nozione di “profitto del reato”. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6798 del 22 febbraio 2016)