Nella cessione di credito la notifica prevista dall’art. 1264 c.c. ha la funzione di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente piuttosto che al cessionario e non vale ad esonerare quest’ultimo dall’onere di provare il credit…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Cessione del credito, notifica al debitore ceduto ex art. 1264 cod.civ. ed accettazione della cessione da parte di costui. Riconoscimento del debito o dichiarazione di mera scienza? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3184 del 18 febbraio 2016)