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La Legge sul “Dopo di noi”.

28 Giugno 2016 Di Giovanni Arico

La Legge sul “Dopo di noi”.

– Federnotizie – http://www.federnotizie.it –

Scritto da Valentina Rubertelli il 27 giugno 2016 @ 12:41 – Archiviato in: Novità normative
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 giugno 2016 n. 112 sul “DOPO DI NOI” in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (in vigore dal 25 giugno 2016).
QUALE LO SCOPO DELLA LEGGE?
Scopo della legge è quello di agevolare le:
* erogazioni da parte di soggetti privati,
* la stipula di polizze di assicurazione,
* la costituzione di trust,
* la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile,
* la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza,
il tutto purché in favore di persone con disabilità grave.
COSA SI INTENDE PER DISABILITA’ GRAVE?
Si intende per disabilità grave quella che non dipende dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ma quella che unisce alla malattia la mancanza di sostegno familiare: si intende priva del sostegno familiare la persona che:
– o manchi di entrambi i genitori,
– o in vista del venir meno del sostegno familiare,
– o che abbia dei genitori non in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
IN COSA CONSISTONO LE AGEVOLAZIONI?
A) Quanto alla stipula delle polizze assicurative: nella detraibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle spese sostenute per le stesse, sempre che abbiano ad oggetto il “rischio morte” e siano finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Il premio sarà detraibile a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016, nella misura di euro 750, anziché 530.
B) Quanto ai:
conferimenti in trust,
vincoli di destinazione ex 2645 ter,
contratti di affidamento fiduciario in favore dei fondi speciali destinati,
con decorrenza dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni consisteranno nella esenzione dalle imposte di successione e donazione, dall’imposta di bollo e nella soggezione a imposta fissa di registro ipotecaria e catastale.
Quindi il relativo atto sconterà:
Registro … € 200
Ipotecaria … € 200
Catastale … € 200
Trascrizione … € 35
(Voltura) … € 35
Non è dovuta l’imposta di bollo (neanche sulle copie).
Non sono dovute le imposte di successione e donazione.
I Comuni, dal periodo di imposta 2016, possono stabilire l’esenzione da IMU e TASI, ovvero aliquote ridotte o franchigie per gli immobili costituiti in trust, o vincolati o destinati ai fondi speciali di cui alla presente legge.

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