Il tenore letterale dell’art. 3 comma I della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera, diverso dal contratto con…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Responsabilità extracontrattuale del medico ospedaliero dopo la legge “Balduzzi”. (Tribunale di Milano, Sez. I, sent. n. 7394 del 14 giugno 2016)