Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Nullità della vendita con patto di riscatto per violazione del divieto di cui all’art. 2744 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23670 del 19 novembre 2015)