Il coniuge che impugni il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., è tenuto a provare l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all’influenza di detta mancata conoscenza sul proprio …
Notaio Aricò > E-glossa > News: Impugnabilità per errore del matrimonio. Profili probatori. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 3742 del 13 febbraio 2017)