Il vincolo di destinazione posto dalla L. n. 765/1967, art. 18, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47/1985, art. 26, comporta l’obbligo non già di trasferire la proprietà dell’area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Ancora sul rapporto pertinenziale tra unità immobiliare e box auto: il vincolo di destinazione impone il trasferimento del box unitamente all’abitazione soltanto nell’ipotesi di cui all’art.2 della legge 122/89. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22364 del 26 settembre 2017)