Nel caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza deve considerarsi conseguita nel momento in cui il corrispettivo per la cessione del terreno (e, cioè, la proprietà della costruzione realizzata) è entrato nel patrimonio del cedent…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Permuta di cosa esistente con cosa futura: la plusvalenza si consegue soltanto quando la cosa viene ad esistenza. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 15034 del 16 giugno 2017)