Poiché l’azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescission…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Nullità del contratto rilevata d’ufficio e domanda di ripetizione dell’indebito. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 715 del 15 gennaio 2018)