Il secondo comma dell’art. 590 sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all’art. 3, comma I, D.L. n. 158/2012, in quanto prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell’area …
Notaio Aricò > E-glossa > News: Responsabilità medica: causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria ex art. 590 sexies, comma II, c.p. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 50078 del 31 ottobre 2017)