L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.
Notaio Aricò > E-glossa > News: L’esibizione in giudizio dell’estratto dell’atto di matrimonio recante l’annotazione del fondo patrimoniale è condizione di opponibilità del relativo vincolo ai terzi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23955 del 12 ottobre 2017)