Chi si affida a un professionista può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi del II comma dell’art. 1176, cod.civ., mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull’operato del prestatore d’opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. …
Notaio Aricò > E-glossa > News: Predisposizione della denuncia di successione. Responsabilità del notaio per i valori espressi. Concorso colposo del cliente “esperto” danneggiato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13592 del 21 maggio 2019)