La comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 cod.civ., riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti che comportano l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima. Ne sono dunque esclusi i diritti di credito sorti dal contratto conclus…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Nell’oggetto della comunione legale tra coniugi sono esclusi i diritti di credito. Le situazione soggettiva attiva scaturente dal contratto preliminare di vendita immobiliare in favore del promissario acquirente non ricade pertanto nella comunione legale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22458 del 9 settembre 2019)