L’esclusione della condominialità del bene – e dunque l’inapplicabilità dell’art. 1119 c.c. – non ne comporta in automatico la divisibilità. Se infatti il bene è oggetto di comunione, ai sensi degli artt. 1111 e 1112 c.c., la divisione è possibile solo se non ne pregiudica la destinazione d’uso.
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