Per l’impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell’art. 524 cod.civ. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tu…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Rinunzia all’eredità. Impugnazione da parte dei creditori del chiamato. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5994 del 4 marzo 2020)