L’accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ., non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l’inefficacia dell’atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; p…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Vittorioso esperimento dell’azione revocatoria. Il venditore deve restituire all’acquirente il prezzo pagato? (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 16614 dell’11 giugno 2021)