La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod.civ.
Notaio Aricò > E-glossa > News: Simulazione assoluta. Rilevabilità d’ufficio. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 19097 del 6 luglio 2021)