Il chiamato all’eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 cod.civ., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell’originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da altro…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Revoca della rinunzia all’eredità. Profilo effettuale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29146 del 6 ottobre 2022)