Le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune (a differenza dalle innovazioni che vengono deliberate dall’assemblea nell’interesse di tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 1120 cod. civ.) possono essere apportate a proprie spese dal singolo condomino con i limiti indicati dall’art. 1…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Realizzazione di un terrazzo “a tasca” sul tetto del condominio: necessaria una deliberazione assembleare? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 36389 del 13 dicembre 2022)