In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due fattispecie – come regolate dall’art. 1029, commi 1 e 2, cod.civ. – sta nella circostanza che in caso di servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante, la servitù si costituisce immediatamente, esistendo tutti gli elementi neces…
Notaio Aricò > E-glossa > News: Servitù per vantaggio futuro e a vantaggio di edificio da costruire. Elementi differenziali. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12551 del 10 maggio 2023)