Il compenso del Notaio è commisurato all’imposto dell’operazione, ai servizi erogati ed alla difficoltà della pratica. Lo stesso viene concordato con il cliente.
L’importo del compenso del notaio potrà variare nei diversi casi, ma sarà comunque preciso e certo una volta esaminata tutta la documentazione.
Si consigla dunque un incontro gratuito con il Notaio per il controllo dei documenti.
E’ possibile ricevere dal notaio tutte le informazioni necessarie in merito alla complessità della prestazione e quindi agli oneri effettivamente prevedibili.
E’ possibile calcolare in anticipo anche le imposte dovute per la registrazione, le imposte di bollo e le tasse dovute alle pubbliche amministrazioni (in particolare all’archivio notarile e alle agenzie delle entrate e del territorio) e l’IVA .
In caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul “valore catastale” dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di legge: 115,5 in caso di richiesta di agevolazioni prima casa; o 126 negli altri casi), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.
Compravendita con mutuo bancario contestuale
Quando la compravendita è effettuata contestualmente al mutuo, che è comunque oggetto di un atto separato, il notaio è uso praticare, a vantaggio dei clienti, una riduzione degli onorari che viene applicata sulla compravendita o sul mutuo.
Sono da aggiungere le tasse dovute alle pubbliche amministrazioni (in particolare all’archivio notarile ed all’agenzia del territorio) e l’IVA .
Di norma l’ammontare dell’ipoteca è un multiplo del capitale mutuato.
PROSPETTO SINTETICO IMPOSTE
A) Acquisto da imprese di costruzione/ristrutturazione
La compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari fattispecie, è soggetta ad IVA, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice.
L’aliquota IVA da applicarsi sul prezzo della vendita sarà:
– pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa;
– pari al 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.
Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.
In caso di acquisto soggetto ad IVA, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alla Agenzia delle Entrate, le seguenti imposte:
- Imposta di registro: Euro 200
- Imposta ipotecaria: Euro 200
- Imposta catastale: Euro 200
B) Acquisto da privati
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.
1) In assenza di agevolazioni
- Imposta di registro: 9%
- Imposta ipotecaria: Euro 50
- Imposta catastale: Euro 50
Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 126), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.
L’imposta minima è sempre di euro 1.000.
2) Agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione
- Imposta di registro: 2%
- Imposta ipotecaria: Euro 50
- Imposta catastale: Euro 50
Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 115,5), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.
L’imposta minima è sempre di euro 1.000.
Tratto da www.notariato.it