La specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee, la conoscenza delle lingue e l’esperienza maturata quale consigliere generale dell’Unione internazionale del Notariato, consentono al notaio di dare il massimo supporto giuridico e pratico negli atti diretti all’estero, in cui intervengono cittadini stranieri o che presuppngono l’applicazione o la conoscenza del diritto di altri Paesi.
Nel caso in cui siano parti dell’atto cittadini stranieri, lo studio provvederà alla verifica delle condizioni richieste dalla legge per la stipula e cioè: condizione di reciprocità, vigenza ed applicazione del diritto straniero, traduzioni, legalizzazioni ed apostille.
I cittadini non appartenenti all’Unione europea dovranno produrre allo studio regolare permesso o carta di soggiorno.
Per i documenti destinati a circolare fuori dal territorio italiano: è necessario in anticipo conoscere lo Stato in cui sono diretti e l’Autorità alla quale dovranno essere prodotti; predisporre, anche con l’ausilio dello studio, una traduzione del testo italiano.
Il Notaio potrà agevolare in ogni caso la stipula in quanto in possesso della conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo ed è in contatto con traduttori professionali.
Anche la circolazione del documento all’estero potrà essere favorita dai contatti del notaio con altri studi notarili e legali posti nell’Unione europea e negli altri Paesi aderenti all’Unione internazionale del Notariato.
Informazioni utili
L’art. 17 del Trattato CE istituisce una cittadinanza dell’Unione Europea, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
Ai sensi dell’articolo 16 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).
Casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità
In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:
- i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Inoltre, agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.
Gli investimenti stranieri
Per “Investimento” si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall’ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una parte contraente nel territorio dell’altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest’ultima.
Tra le ipotesi più comuni di investimento figurano: diritti di proprietà su beni immobili, mobili ed altri diritti reali; crediti monetari ed altre prestazioni a titolo oneroso derivanti da contratti; acquisizione di imprese esistenti o di quote di esse; creazione di imprese nuove; diritti d’autore e di proprietà industriale; concessioni di legge, come quelle di esplorazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
Secondo interpretazione costante, si ritiene che l’accertamento della condizione di reciprocità non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs).
In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assume carattere di “lex specialis” rispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie disciplinate.
Si specifica, in ogni caso, che per la particolare tematica dell’assunzione di cariche sociali, se non contemplata negli Accordi, dovrebbe essere verificata la condizione di reciprocità caso per caso.
Per l’elenco dei paesi con cui l’Italia ha stipulato Accordi di promozione e protezione degli investimenti e principale casistica sulla loro applicazione clicca su Elenco Paesi
E’ online la nuova versione dell’Archivio dei Trattati Internazionali
Si specifica che le informazioni fornite nella presente sezione non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima.