Introduzione alle associazioni, alle fondazioni, ai comitati, alle Onlus e all’impresa sociale
Sono ormai molti anni che, in Italia e nel mondo, il fenomeno associativo riscontra una considerazione particolarmente ampia, oltre che un crescente entusiasmo. La spiegazione a tale estesa attenzione la si ritrova nella sempre più diffusa consapevolezza che le idee, i sogni e i progetti che ciascun individuo si pone nel corso della propria esistenza possano concretizzarsi, oltre che per il tramite di un agire isolato, anche attraverso un percorso che conduca più persone a coniugare le proprie forze in vista di scopi ed obiettivi comuni: un’organizzazione, anche minima, ma comunque ben strutturata, oltre a coordinare i contributi forniti da ciascuno, esalta ed agevola, spesso notevolmente, la realizzazione dei programmi che si vogliono realizzare. Le finalità tendono ad essere potenzialmente infinite e si potranno dunque creare organizzazioni dagli scopi più vari: altruistiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche e via dicendo. La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una Fondazione: la stessa Costituzione, all’art. 18, tutela ed esalta tale tendenza. Ciò non significa che qualunque scopo sia consentito, in quanto il nostro ordinamento interviene a più riprese per impedire quelli potenzialmente o in concreto dannosi e per l’individuo e per la collettività. I modi per realizzare le istanze sopra evidenziate sono diversi e vari. La legge italiana non costringe a dover percorrere un’unica via, ma consente più alternative: le associazioni riconosciute, le fondazioni, le associazioni non riconosciute, i comitati, le onlus, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, e così via. La molteplicità dei modelli proposti nell’ambito del cosiddetto non profit – che tra l’altro, forte del favore che il fenomeno associativo incontra sempre più, sta godendo da parte del legislatore un processo di continua e progressiva rifinutura ed espansione – se da un lato costituisce fonte di notevole versatilità, dall’altro porta inevitabilmente a interrogarsi su quale sia lo strumento che di volta in volta più si adatti alle esigenze di coloro che abbiano intenzione di realizzare gli scopi sopra evidenziati. Una strutturazione poco chiara, imprecisa, dell’ente che si viene a costituire, oltre ad ostacolarne il funzionamento ed a turbarne il perseguimento degli obiettivi preposti, lascerà facilmente campo ed occasione a fraintendimenti o litigi in ordine a fatti organizzativi o di gestione ovvero, più in generale, relativi agli accordi dei consociati. E’ quanto mai opportuno in questi casi rivolgersi quindi a studiosi e professionisti esperti della tematica, che forti dell’esperienza professionale e personale maturata, suggeriscano e indichino le soluzioni più idonee e meglio rispondenti agli interessi delle parti, anche in relazione alla complessa e mutevole disciplina tributaria. Di recente, con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge delega 13 giugno 2005, n. 118 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di impresa sociale e ne sono stati circoscritti i settori di attività.
Tratto da www.notariato.it