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I comitati

Il comitato di regola viene costituito da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati ad scopo particolare: esso può essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonome. La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo. Comunque è dato alla libertà dei privati di crearne di ulteriori e diversi. Nei confronti del comitato che non ha richiesto o ottenuto il riconoscimento, e dei loro componenti, come per le associazioni non riconosciute, non opereranno i benefici di autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Comunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Inoltre i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le  offerte promesse. Sempre in maniera analoga alle associazioni non riconosciute, non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). In ogni caso è possibile costituire un comitato  sia con scrittura privata autenticata  che con atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove il comitato voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare negli enti che possono beneficiare in generale delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. terzo settore. Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto in pratica dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali del  nostro ordinamento. Dunque anche in tali ambiti appare fortemente opportuna la consulenza di un professionista esperto che ne suggerisca la regolamentazione più idonea, anche sotto il profilo fiscale. Se i fondi raccolti dal comitato sono insufficienti allo scopo, ovvero questo non è più attuabile, ovvero essi residuino una volta raggiunto lo scopo prefissato, la sorte di tali fondi, se non è disciplinata nell’atto costitutivo, è stabilita dall’autorità governativa.

Tratto da www.notariato.it

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