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Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l’hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento. Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’ autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati –  la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta – in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente. Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati. Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d’altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore. Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. Proprio tale vasto campo d’azione, nonché l’incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.

Tratto da www.notariato.it

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