Imposte indirette
In questa sezione si intende dare una sommaria informazione su quelle che sono le principali imposte indirette cui sono soggetti i conferimenti in società sia in sede di prima costituzione che di aumento di capitale, restano esclusi dalla presente elencazione gli importi dovuti per le marche da bollo applicate sugli originali e sulle copie degli atti stessi, la tassa archivio, i diritti del registro imprese e la tassa annuale di iscrizione della società dovuta alla singola Camera di Commercio in quanto importi variabili da caso a caso ed anche a seconda del singolo Ufficio.
Conferimenti in società
a) Imposta di registro
Soggetti passivi di tale imposta – ovvero sono tenuti a versarla – sono: le società di qualunque tipo, gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 50 D.P.R. n. 131/1986 e art. 4 tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R.). Sono oggetto di tale imposta: gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale o patrimonio. Questo ultimo termine si riferisce, ad esempio, ai versamenti in conto aumento di capitale o a fondo perduto. Aliquote applicabili: – 7% sul valore del conferimento della proprietà o del diritto reale di godimento su tutti i fabbricati (abitativi e non, purché diversi da quelli infra indicati) e sulle relative pertinenze (art. 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986); – 3% sul valore del conferimento della proprietà o del diritto reale di godimento su immobili di interesse culturale soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora D.Leg. 490/1999), sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione (l’art. 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986); – imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00 in tutti i casi di:
- conferimento in sede di atto costitutivo o di aumento del capitale o del patrimonio di società o di enti sopra elencati mediante conferimento di aziende, complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, denaro e beni mobili diversi dai natanti e dai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, diritti diversi da quelli indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4, lett. a) art. 4, comma 1, tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986;
- aumento del capitale o del patrimonio dei medesimi soggetti mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve;
- regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi;
- operazioni di società ed enti esteri. Sono inoltre soggette all’imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00 le seguenti operazioni:
- fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe. L’azienda è considerata, pertanto, dal legislatore fiscale nella sua unità, indipendentemente dalla natura dei singoli beni che la compongono e, quindi, il conferimento della stessa è assoggettato ad un’imposta di registro per così dire “omnicomprensiva”, pari alla misura fissa di detta imposta, cioè Euro 168,00, indipendentemente dalla natura mobiliare o immobiliare dei beni che la compongono. Tassazione dei conferimenti in società del diritto di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili diversi da quelli sopra elencati,ossia: – 8% sul valore dei non agricoli e relative pertinenze (art. 1, comma 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86); – 15% sul valore dei terreni agricoli e relative pertinenze (art. 1, comma 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86); – 1% sul valore dei fabbricati esenti da IVA ex art.10, comma 1, n. 8-bis), D.P.R. n. 633/72, acquistati da imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni (art. 1, comma 1, tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86); – 4% sul valore dei fabbricati a destinazione commerciale e terreni destinati alla costruzione dei medesimi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 4, comma 1, lettera a), n. 2), tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86). Tassazione dei conferimenti in società di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (assoggettati all’imposta provinciale per la richiesta di formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico): l’atto che riguardi i suddetti veicoli sconterà l’imposta di registro in misura fissa.
b) IVA
I conferimenti in società effettuati da soggetti IVA rientrano nel normale ambito impositivo di detta imposta, in seguito all’entrata in vigore, con effetti dal 1° gennaio 1998, dell’art. 1. comma 1, lettera b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, che, per un adeguamento alle direttive comunitarie, ha abrogato l’art. 2, comma 3, lettera e), D.P.R. n. 633/72, il quale escludeva dall’ambito impositivo IVA i conferimenti in società, altri enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni. L’unica eccezione alla suddetta disciplina tributaria è rappresentata dall’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633/72, tuttora vigente, secondo il quale non sono considerati cessioni di beni, e quindi sono esclusi dall’ambito impositivo IVA, “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ed i terreni insuscettibili di utilizzazione edificatoria”. Nei casi in cui il conferimento sia soggetto ad I.V.A, si applica il generale principio di alternatività stabilito dalla legge, secondo il quale la fattispecie sconta in misura fissa sia l’imposta di registro (art. 40 D.P.R. n. 131/86), sia l’imposta ipotecaria (nota all’art. 1, tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90) e catastale (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90).
c) Imposte ipotecarie e catastali
Per i conferimenti in società aventi ad oggetto immobili, diritti reali immobiliari o di aziende comprendenti beni immobili, dai quali derivi quindi l’esecuzione di formalità catastali e ipotecarie, si applicano le norme attualmente in vigore che, a grandi linee, si possono così sintetizzare ai fini che qui interessano: – a) imposta catastale dell’1% e imposta ipotecaria del 2% sul valore del diritto di proprietà su beni immobili o su quello derivante dalla costituzione o dal trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi (art. 10, comma 1, e art. 1 tariffa, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347); – b) imposta catastale e imposta ipotecaria, entrambe nella misura fissa di Euro 168,00 ciascuna: – I) per i medesimi atti indicati alla lettera precedente, nel caso in cui siano soggetti ad IVA, o abbiano per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 8 bis, D.P.R. n. 633/1972, purché, in quest’ultimo caso, il trasferimento sia effettuato nei confronti di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili e dichiarino in atto l‘intenzione di trasferirli entro tre anni (art. 10, comma 2 e nota all’art. 1 tariffa D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), – II) per atti di conferimento di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, nonché atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunioni ereditarie, purché effettuati entro un anno dall’apertura della successione (art. 10, comma 2, e art. 4 tariffa D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347). Con riferimento a questi ultimi, va sottolineato che la regolarizzazione effettuata oltre il suddetto termine sconterà, invece, le imposte catastali ed ipotecarie nella rispettiva misura proporzionale dell’1% e del 2% sempre calcolate sul valore dei beni e diritti immobiliari, senza tuttavia applicazione di sanzioni, sempre che si tratti di società di fatto e quindi vi sia stato un esercizio di impresa.
Poiché si tratta di materia molto tecnica, si consiglia comunque di rivolgersi al proprio notaio di fiducia, esperto in tale materia.
Tratto da www.notariato.it