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Successione testamentaria

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte. E’ importante  tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore. Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per testamento, non trasferisce quel bene nel momento in cui fa testamento, ma esprime solo la volontà che, al momento della morte, quel bene vada a quella persona. Prima della morte potrà pertanto modificare la propria volontà, anche revocando completamente quanto previsto nel testamento. La legge prevede diversi tipi di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Il testamento può avere un contenuto piuttosto vario, può contenere disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale o economico; il notaio può spiegare e chiarire tutte le opportunità offerte dal testamento come strumento di espressione delle proprie volontà. Talvolta chi fa testamento intende attribuire beni specifici a determinati soggetti e, a tale proposito, la legge prevede una distinzione fondamentale tra eredità e legato (a seconda che il beneficiario riceva l’universalità o una quota dei beni del testatore ovvero uno o più beni o diritti determinati). La volontà del testatore deve essere espressa secondo regole previste dalla legge (il notaio potrà essere di aiuto ad evitare invalidità o problemi). Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e coniuge) (successione necessaria). Pur non essendo esclusa la possibilità che il testatore esprima una volontà testamentaria che non rispetti i diritti che la legge riserva a tali soggetti, la particolare efficacia dei rimedi offerti dalla legge ai legittimari stessi, a tutela dei loro diritti, fa sì che il consiglio di un esperto – quale il notaio – sia assolutamente raccomandabile.

Tratto da www.notariato.it

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